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Il Regolamento Comunitario MRV


Lo Studio Legale Garbarino Vergani ha così commentato il Regolamento UE 2015/757 dell’aprile scorso sulle emissioni di anidride carbonica: “Nel corso della recente Genoa Shipping Week, tenutasi a Genova fra il 14 ed il 20 settembre 2015, si sono svolti incontri di studio, nell’ambito dei quali sono stati discussi numerosi temi di attualità per il mondo dello shipping. Una delle sessioni del Green Shipping Summit, organizzato all’interno del Port&ShippingTech, è stata dedicata al Regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015 avente ad oggetto il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (c.d. “Regolamento MRV”). Questo strumento, una volta che sarà entrato a regime, avrà una fondamentale rilevanza per il settore, sia per le sue finalità che per il suo vasto ambito di applicazione.

Esso, infatti, muove dall’intento di ottenere una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e, a tal fine, impone agli armatori di tutte le navi che scalano i porti dell’Unione il compimento di onerose attività. E’ fondamentale evidenziare che esso si applicherà a tutte le navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente da qualsiasi requisito di nazionalità. L’articolo 2, rubricato “Ambito di applicazione”, stabilisce che “Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro”.

Il Regolamento MRV è entrato in vigore lo scorso 1 luglio 2015 e stabilisce nel prossimo futuro, da ora al 2019, una sequenza di scadenze temporali entro le quali gli armatori dovranno pianificare e mettere in pratica gli strumenti di monitoraggio e comunicazione previsti dal Regolamento MRV. Questi ultimi, ed i dati dai essi ricavati, verranno poi controllati da verificatori indipendenti e resi pubblici. Esaminiamo in modo specifico, senza pretesa di esaustività, alcune delle disposizioni più significative del Regolamento MRV L’articolo 4, rubricato “Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione”, impone alle società di navigazione di monitorare e comunicare periodicamente - per ciascuna delle loro navi - le emissioni di CO2 all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per ogni viaggio che abbia inizio o termine in un porto ubicato all’interno di uno Stato membro. L’articolo 6, rubricato “Contenuto e presentazione del piano di monitoraggio”, impone alle società di navigazione di predisporre e sottoporre a preventiva approvazione di verificatori indipendenti accreditati un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi, nel quale sia definito il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni di CO2 e le altre informazioni prescritte dal Regolamento MRV.

L’articolo stabilisce in maniera dettagliata gli elementi che devono essere contenuti nel piano di monitoraggio e ribadisce che esso sarà specificamente predisposto per ciascuna nave. La data ultima stabilita dal Regolamento MRV per completare queste attività è il 31 agosto 2017. L’articolo 11, rubricato “Contenuto della relazione sulle emissioni” impone agli armatori di sottoporre alla Commissione Europea e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione avente ad oggetto le emissioni diCO2 e le altre informazioni prescritte dal Regolamento, previa certificazione di conformità ottenuta da parte di un verificatore indipendente. La Relazione, predisposta singolarmente per ciascuna nave della flotta aziendale, dovrà necessariamente includere gli elementi dettagliatamente indicati nell’articolo 11 del Regolamento MRV, fra i quali, naturalmente, i dati ottenuti dal monitoraggio compiuto in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento MRV. Questa attività dovrà essere compiuta annualmente a far data dal 30 aprile 2019. Con il suo articolo 21, infine, rubricato “Pubblicazione delle informazioni e relazione della Commissione”, il Regolamento disciplina l’elemento forse maggiormente qualificante dell’intero impianto normativo, ovvero la periodica pubblicazione a cura della Commissione Europea dei dati relativi all’efficienza tecnica ed al consumo di ciascuna nave oggetto del monitoraggio delle emissioni, nel dichiarato intento di ottenere la riduzione delle emissioni nocive incentivando l’adozione di comportamenti virtuosi. L’applicazione del Regolamento MRV tocca una vastissima platea di soggetti, comunitari e non, i quali dovranno attivarsi in modo da adattare le politiche aziendali alle numerose ed incisive prescrizioni del Regolamento MRV”.

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